Punti chiave
- Introduzione al concetto di Diritto Internazionale
- La Space Law, la disciplina per regolamentare l’infinito
- Il principio di Res Communis
- I soggetti privati e la New Space Economy
Il diritto internazionale come architettura del mondo
Per comprendere lo Space Law, ovvero il diritto dello spazio extra-atmosferico, è necessario partire da un passo indietro, collocarsi nell’architettura complessiva entro la quale esso si inscrive: il diritto internazionale. Non si tratta di una premessa pedante, ma di una conditio sine qua non, perché il diritto spaziale non è un sistema normativo autonomo e autosufficiente, bensì un ramo, tra i più giovani, più dinamici e più politicamente carichi, di un ordinamento assai più antico e strutturalmente peculiare. Il diritto internazionale è, nella sua essenza, il complesso di norme che regolano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento internazionale: gli stati, ma anche le organizzazioni internazionali, e, in misura crescente e ancora controversa, i soggetti non statali come multinazionali e singoli individui. Ciò che lo distingue radicalmente dal diritto interno è l’assenza di un’autorità centrale dotata del monopolio della forza: non esiste un “governo del mondo”, non esiste un legislatore universale, non esiste —nella sua forma piena —un giudice la cui giurisdizione sia obbligatoria per tutti. Il diritto internazionale è, come ha scritto con felice sintesi Louis Henkin: “almost all nations observe almost all principles of international law and almost all of their obligations almost all of the time“. Una constatazione empirica che, paradossalmente, rivela tanto la solidità pratica quanto la fragilità strutturale del sistema. Le fonti di questo ordinamento sono codificate nell’ articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, che le individua nei trattati internazionali, nella consuetudine internazionale, nei principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, e in via sussidiaria nella giurisprudenza e nella dottrina. I trattati sono accordi volontari tra soggetti sovrani, vincolanti per chi li ratifica secondo il principio pacta sunt servanda, ma inidonei a produrre obblighi per i terzi. La consuetudine internazionale, invece, si forma attraverso la combinazione di due elementi: la prassi costante e uniforme degli Stati (diuturnitas) e la convinzione che tale comportamento sia giuridicamente dovuto (opinio juris sive necessitatis). È su questo secondo pilastro lento, silenzioso, ma enormemente potente che si reggono alcune delle norme più fondamentali dell’ordinamento: il divieto di aggressione, l’immunità diplomatica, il principio di non ingerenza negli affari interni. Questo ordinamento si articola storicamente in una serie di sotto-sistemi: il diritto del mare, il diritto umanitario internazionale, il diritto dei diritti umani, il diritto commerciale internazionale, il diritto dell’ambiente. Ciascuno di essi ha le proprie logiche, i propri tribunali di riferimento, i propri meccanismi di enforcement. Lo Space Law è uno di questi sotto-sistemi, ma con una specificità che lo rende unico: esso non regola una dimensione già pienamente esplorata e storicamente stratificata, bensì una frontiera aperta, in rapida espansione, tecnologicamente accelerata e strategicamente contesa.
La nascita di un diritto per l’infinito
Il diritto dello spazio nasce in un momento preciso, sebbene il suo sviluppo sia stato graduale: il 4 ottobre 1957, quando l’Unione Sovietica lancia nello spazio il satellite Sputnik 1. In quel momento, la comunità internazionale si trova di fronte a un fatto compiuto: un oggetto artificiale orbitava attorno alla Terra. Quella silenziosa acquiescenza fu la prima, e forse più importante, norma consuetudinaria del diritto spaziale: il principio della libertà di sorvolo nello spazio extra-atmosferico, che avrebbe poi trovato codificazione nel Outer Space Treaty del 1967. Il corpus normativo fondamentale dello Space Law si costruisce nei due decenni successivi, nel pieno della Guerra Fredda, attraverso cinque strumenti internazionali negoziati sotto l’egida delle Nazioni Unite: il già citato Outer Space Treaty del 1967 (formalmente: “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies“), l’Accordo sul salvataggio degli astronauti del 1968 (Rescue Agreement), la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 (Liability Convention), la Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 1975 (Registration Convention), e infine l’Accordo che regola le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti del 1979 (Moon Agreement). Di questi cinque strumenti, il Trattato sullo Spazio del 1967 è la pietra angolare dell’intero edificio normativo. Ratificato da oltre centodieci Stati, è considerato il documento fondante del diritto spaziale internazionale, l’ equivalente funzionale della Carta delle Nazioni Unite. I suoi principi fondamentali possono essere riassunti in quattro assi portanti: la libertà di esplorazione e utilizzo dello spazio da parte di tutti gli Stati nel rispetto del diritto internazionale; il divieto di appropriazione nazionale dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti mediante rivendicazione di sovranità; il divieto di collocazione nello spazio di armi di distruzione di massa; e la responsabilità degli Stati per le attività spaziali condotte da soggetti nazionali, inclusi quelli privati. Quest’ultimo punto è di straordinaria importanza: il Trattato del 1967 è stato concepito in un’epoca in cui lo spazio era dominio esclusivo degli Stati. Non esistevano, allora, compagnie private capaci di costruire e lanciare vettori spaziali. Quella realtà è oggi radicalmente mutata, e la tensione tra il quadro normativo esistente, disegnato attorno alla figura dello Stato come attore esclusivo, e il ruolo crescente dei soggetti privati è una delle fratture più profonde e urgenti del diritto spaziale contemporaneo.
Il principio di Res Communis e i suoi nemici
Al cuore del Trattato del 1967 vive un’idea filosofica e giuridica di grande ambizione: quella dello spazio extra-atmosferico come res communis omnium, patrimonio comune dell’umanità, sottratto per principio alle logiche di appropriazione e sovranità che hanno dominato e spesso insanguinato, la storia terrestre. Non a caso, l’articolo I del trattato dichiara che “l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio extra-atmosferico, incluse la Luna e gli altri corpi celesti, saranno portati avanti per il beneficio e nell’interesse di tutti i paesi, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o scientifico”. Questa formula richiama un concetto già presente nel diritto del mare in particolare nel regime giuridico della “Zona” (Area), quella porzione dei fondali marini al di là della giurisdizione nazionale che la Convenzione UNCLOS del 1982 definisce “patrimonio comune dell’umanità” e ne anticipa la trasposizione nell’orbita e oltre. La logica è quella di sottrarre certe risorse o certi spazi alla competizione tra potenze, di internazionalizzarli non soltanto in senso giuridico ma in senso valoriale, di impedire che il vantaggio tecnologico si tramuti in diritto di esclusiva. È però nella tensione tra questa visione e le realtà del potere statale e del mercato privato che il diritto spaziale mostra la propria vulnerabilità strutturale. Il Moon Agreement del 1979 che rappresentava il tentativo più ambizioso di declinare il principio del patrimonio comune nel contesto dello sfruttamento delle risorse lunari — è stato ratificato soltanto da diciotto Stati e non conta tra i propri aderenti nessuna delle grandi potenze spaziali: né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina. Questo fallimento diplomatico non è un incidente: rivela la resistenza degli attori più potenti verso qualsiasi schema normativo che possa limitare la loro libertà di sfruttamento economico delle risorse extra-terrestri. La controffensiva giuridica è arrivata sul piano del diritto interno. Nel 2015, gli Stati Uniti hanno adottato il Commercial Space Launch Competitiveness Act, noto anche come Space Act, che riconosce esplicitamente ai cittadini americani il diritto di possedere, trasportare e vendere le risorse spaziali estratte da asteroidi e altri corpi celesti, pur senza rivendicare sovranità territoriale sulle aree di estrazione una distinzione sottile ma cruciale, analoga a quella tra il diritto di pesca nelle acque internazionali e la sovranità sulle acque stesse. Il Lussemburgo ha seguito nel 2017 con una legislazione analoga, e negli anni successivi una dozzina di altri Stati hanno adottato normative nazionali sulle risorse spaziali. Nel 2020, l’amministrazione Trump ha promosso gli Artemis Accords, un sistema di accordi bilaterali con i partner spaziali degli Stati Uniti che, pur riaffermando formalmente i principi del Trattato del 1967, introduce la nozione di “safety zones” (zone di esclusività di fatto) attorno alle operazioni spaziali e riconosce implicitamente la legittimità dello sfruttamento commerciale delle risorse.
Space Law come avanguardia del diritto internazionale
Lo Space Law, insieme al diritto del ciberspazio, l’altra grande frontiera normativa del prossimo futuro rappresenta uno dei due ambiti in cui il diritto internazionale è chiamato a misurarsi non con fenomeni già accaduti o già compiutamente definiti, ma con dinamiche in piena accelerazione, prive ancora di una consolidata prassi statale e di una giurisprudenza organica. In entrambi i casi, la tensione tra la necessità di stabilire regole condivise e la volontà degli attori più potenti di preservare la propria libertà d’azione produce una situazione di ambiguità
normativa che è essa stessa, paradossalmente, una forma di regolamentazione: favorire i più forti, come sempre accade quando mancano regole esplicite. Ma lo Space Law ha una specificità che lo rende ancora più complesso del diritto del ciberspazio: esso riguarda non soltanto la circolazione di dati o la conduzione di operazioni belliche digitali, ma l’accesso fisico a risorse materiali minerali, orbite, posizioni geostazionarie, la cui scarsità è reale e la cui acquisizione determina vantaggi strategici di lunghissimo periodo. Le orbite basse sono sature, o lo diventeranno rapidamente, per effetto della proliferazione delle costellazioni di satelliti. L’orbita geostazionaria quella fascia a 35.786 km di altitudine in cui un satellite mantiene una posizione fissa rispetto alla superficie terrestre ha una capacità limitata e rappresenta una risorsa strategica di primo ordine per le telecomunicazioni, la navigazione e le operazioni militari. I giacimenti di platino, nichel, cobalto e terre rare presenti sugli asteroidi della fascia principale potrebbero valere cifre letteralmente astronomiche e chi riuscirà a sfruttarli per primo acquisirà un vantaggio economico potenzialmente in grado di alterare gli equilibri geopolitici globali. È in questo senso che il diritto spaziale è un’avanguardia: non soltanto perché affronta questioni inedite, ma perché le soluzioni, che saranno trovate oppure non trovate, per regolarlo prefigureranno il volto del diritto internazionale del ventunesimo secolo. Se prevarrà il modello multilaterale e inclusivo, con un regime internazionale paragonabile a quello dell’UNCLOS per i fondali marini, si consoliderà un’architettura giuridica capace di governare la globalizzazione materiale dello spazio. Se prevarrà invece il modello della corsa agli armamenti normativi, in cui ciascuno Stato adotta la propria legislazione nazionale e i negoziati multilaterali restano bloccati dalle divergenze tra le grandi potenze, lo Spazio diventerà uno spazio di anomia regolata, in cui le regole le fissano coloro che hanno la capacità tecnologica e militare di farle rispettare.
La dimensione politica e strategica dello Spazio
La questione spaziale è oggi, indissolubilmente, una questione geopolitica. Tre attori dominano il panorama: gli Stati Uniti, che mantengono il primato tecnologico e la capacità di proiezione spaziale più estesa, con un settore privato di straordinaria vitalità (SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, e decine di altre compagnie); la Cina, che ha perseguito con determinazione e investimenti crescenti un programma spaziale nazionale ambizioso, culminato nella propria stazione orbitale permanente (Tiangong), nel ritorno di campioni lunari e in un piano esplicito di presenza sulla Luna entro il 2030; la Russia, potenza spaziale storica ma in declino relativo, che conserva capacità significative, in particolare nel settore dei lanciatori e dei motori a propellente liquido, ma che l’esclusione dalla cooperazione internazionale conseguente all’invasione dell’Ucraina ha progressivamente isolato. Attorno a questi tre poli si struttura una competizione che non è soltanto tecnologica o economica, ma autenticamente strategico-militare. I satelliti sono diventati infrastrutture critiche per il funzionamento delle forze armate moderne: la guerra in Ucraina ha dimostrato il ruolo decisivo dei sistemi di navigazione e comunicazione satellitare, con Starlink di SpaceX che ha fornito connettività a banda larga alle forze ucraine in condizioni operative estreme. La dipendenza dalle infrastrutture spaziali GPS, comunicazioni, osservazione della Terra, allerta precoce missilistica — è tale che la neutralizzazione dei satelliti avversari è diventata un obiettivo militare di primo livello, e le capacità ASAT (Anti-Satellite) sono ormai parte integrante dei portafogli militari delle grandi potenze. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l’India hanno tutti testato missili anti satellitari, creando detriti orbitali che minacciano non soltanto i loro stessi sistemi ma l’intera infrastruttura spaziale globale. È in questo contesto che va letto il vuoto normativo esistente sul piano del diritto internazionale umanitario applicato alle operazioni spaziali. Il diritto internazionale umanitario le norme che regolano la conduzione delle ostilità in tempo di guerra, codificate principalmente nelle Convenzioni di Ginevra e nei loro Protocolli aggiuntivi, si applica in linea di principio anche alle operazioni militari nello spazio, ma la sua applicazione concreta è gravemente incerta. La distinzione tra obiettivi militari legittimi e beni protetti, il principio di proporzionalità, la norma di precauzione: tutti questi concetti fondamentali del diritto bellico richiedono adattamenti significativi per essere applicati a un teatro operativo in cui la distruzione di un satellite militare produce detriti che possono rendere inutilizzabili intere orbite per decenni, il cosiddetto effetto Kessler, colpendo indiscriminatamente sistemi militari e civili di tutti gli Stati.
I Soggetti Privati e la New Space Economy
Forse la frattura più profonda nel diritto spaziale contemporaneo non riguarda la competizione tra grandi potenze, ma la crescita esponenziale dei soggetti privati come attori autonomi dell’esplorazione e dell’utilizzo dello spazio. SpaceX ha cambiato radicalmente la struttura economica del mercato dei lanciatori, riducendo i costi di accesso all’orbita di uno o due ordini di grandezza. Il progetto Starlink ha messo in orbita oltre seimila satelliti, con piani di espansione fino a quarantamila, trasformando la struttura delle telecomunicazioni globali. Amazon, con il progetto Kuiper, Blue Origin con i suoi piani di stazioni orbitali commerciali, e decine di startup del settore dell’osservazione della Terra e dei servizi spaziali stanno costruendo un’industria privata che non era contemplata dai fondatori del diritto spaziale. Il Trattato del 1967 non ignora i soggetti privati, ma li assoggetta a un regime di responsabilità statale: l’articolo VI stabilisce che gli Stati sono responsabili internazionalmente per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, siano esse condotte da agenzie governative o da soggetti non governativi, e che le attività di questi ultimi richiedono “autorizzazione e supervisione continua” da parte dello Stato appropriato. In teoria, dunque, la crescita del settore privato non rompe il sistema: lo Stato rimane il garante, il sanzionatore, il responsabile ultimo. In pratica, la velocità dell’innovazione privata e la complessità tecnica delle operazioni rendono sempre più difficile per gli Stati esercitare una supervisione effettiva, e la competizione normativa tra giurisdizioni
con alcuni Stati che offrono regimi autorizzativi meno onerosi per attrarre le compagnie spaziali, in una dinamica analoga alla concorrenza fiscale rischia di erodere la coerenza del sistema. C’è poi una questione che va oltre la regolamentazione ordinaria e tocca la filosofia stessa del rapporto tra potere pubblico e iniziativa privata nel dominio spaziale: la governance delle infrastrutture critiche. Quando una compagnia privata gestisce un sistema di comunicazione satellitare su cui dipende la conduzione di operazioni militari di uno Stato sovrano, come nel caso di Starlink in Ucraina, si producono situazioni di fatto che il diritto non ha ancora strumenti adeguati per qualificare. Elon Musk, nel corso del conflitto ucraino, ha preso decisioni operative su Starlink, limitando la copertura in determinate aree, escludendo certi utilizzi che hanno avuto conseguenze militari concrete. Chi è l’interlocutore giuridicamente rilevante? Quale Stato esercita su di lui la “supervisione continua” richiesta dal Trattato del 1967? Come si articola la sua responsabilità internazionale?
Diritto Spaziale e meccanismi del potere
Il diritto spaziale, più di quasi ogni altro settore del diritto internazionale, è un rivelatore dei meccanismi del potere globale. La produzione normativa internazionale non è un processo neutrale: rispecchia i rapporti di forza tra gli attori che vi partecipano, le loro capacità tecnologiche, le loro visioni del mondo, i loro interessi di lungo periodo. I trattati spaziali degli anni sessanta e settanta sono stati negoziati in un contesto di bipolarismo rigido, in cui le due superpotenze avevano un interesse convergente
ad evitare la militarizzazione totale dello spazio e a preservare canali di comunicazione strategica. Il Trattato del 1967 fu possibile perché Stati Uniti e Unione Sovietica concordavano sul fatto che nessuno dei due avrebbe tratto vantaggio da uno spazio senza regole. Oggi quella convergenza non esiste. La competizione sino-americana nello spazio non ha la struttura bipolare della Guerra Fredda, con le sue regole implicite, i suoi canali diplomatici dedicati, la sua mutua intelligibilità strategica ma è una competizione multipolare, asimmetrica, in cui i soggetti privati hanno un peso che non ha precedenti storici e in cui le dimensioni militare, economica e normativa sono intimamente intrecciate. In questo contesto, il diritto spaziale non è soltanto uno strumento di regolamentazione tecnica: è un campo di battaglia in cui le grandi potenze competono per affermare visioni del mondo, modelli di governance e precedenti normativi che plasmeranno gli equilibri del potere globale per i decenni a venire. Il sistema degli Artemis Accords promosso dagli Stati Uniti, che nel 2024 aveva ottenuto l’adesione di oltre trenta Stati, e la risposta cinese e russa, che hanno avviato un programma parallelo di cooperazione spaziale (l’Accordo sino-russo del 2021 per una stazione di ricerca lunare internazionale), prefigurano una biforcazione del regime spaziale internazionale analoga, ma potenzialmente più profonda, di quella che già si osserva nel diritto del ciberspazio e nel governo di internet. Due standard, due architetture normative, due visioni dell’ordine mondiale: quella liberal-occidentale, che privilegia il ruolo del mercato e delle organizzazioni multi-stakeholder, e quella sino-russa, che pone l’accento sulla sovranità statale, sul controllo nazionale delle infrastrutture e sulla centralità delle organizzazioni intergovernative. Lo spazio, in questo senso, non è che il teatro più avanzato di una competizione che attraversa l’intero sistema internazionale.
Sitografia
- Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
- Sito istituzionale degli Artemis Accords
- Sito UNOOSA — UN Office for Outer Space Affairs- Testo Outer Space Treaty
- Sito UNOOSA- UN Office for Outer Space Affairs- Testo Moon Agreement
- Sito COPUOS — Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
- Sito Ufficiale Nazioni Unite- Testo convenzione UNCLOS 1982
- U.S. Space act del 2015
Bibliografia
- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 7ª ed., Oxford University Press, 2008
- Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 [1989].
- Frans von der Dunk, Fabio Tronchetti (eds.), Handbook of Space Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015.
- Ram Jakhu, Paul Dempsey (eds.), Routledge Handbook of Space Law, Routledge,Abingdon, 2017.
- Bin Cheng, Studies in International Space Law, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- Fabio Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies, Martinus Nijhoff, Leiden, 2009.
- Bleddyn Bowen, War in Space: Strategy, Spacepower, Geopolitics, Edinburgh University Press, Edimburgo, 2020.
- James Clay Moltz, The Politics of Space Security: Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests, 3ª ed., Stanford University Press, Stanford, 2019.

